Uffici responsabili
Cos'è
Tipologia di procedimento: Iscrizioni anagrafiche
Breve descrizione del procedimento: Presentazione dichiarazione da parte del cittadino, accertamento dei requisiti, approvazione
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: I° Dipartimento - Ufficio Anagrafe
Ufficio del procedimento, recapiti telefonici e casella di posta istituzionale: Ufficio Anagrafe, 081 5335 252 - 081 878 1150, anagrafe@comune.sorrento.na.it
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino: A sportello
Termine fissato dalla legge per la conclusione del procedimento con provvedimento espresso: 45 giorni
Il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'Amministrazione? Silenzio-assenso decorsi i 45 giorni
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato: Ricorso al Prefetto, ricorso al giudice ordinario
Link di accesso al servizio online: Non disponibile
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti: Non sono previsti pagamenti
Indicare gli atti e i documenti da allegare all'istanza: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, titolo di proprietà, patenti, targhe auto e moto
Cosa serve
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Dal 9.5.2012 vigono nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica
Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune - emigrazione all’estero.
L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e resi disponibili anche su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.
Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
- 1.direttamente all'ufficio anagrafe posto in Piazza Sant’Antonino n° 14,
(orario di ricezione delle dichiarazioni: lunedì – mercoledì - venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e inoltre, il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30)
- per via telematica PEC all'indirizzo protocollo©pec.comune.sorrento.na.it.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con il richiedente. Inoltre se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
Dovrà inoltre essere indicato il titolo in base al quale si occupa l'alloggio. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.03.2014, n° 47 (convertito nella legge 23.05.2014, n° 80) in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa.
Se il cittadino straniero è di uno:
- Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "A". (allegato disponibile in questa pagina)
- Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "B".(allegato disponibile in questa pagina)
PROCEDIMENTO SUCCESSIVO
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi al ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Inoltre, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
IMPORTANTE: IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n° 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre in applicazione dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 (lotta all'occupazione abusiva degli immobili), in caso di:
1) Contratto di locazione o comodato d'uso non registrati è possibile presentare, in luogo del titolo autorizzativo, una dichiarazione di assenso resa dal proprietario dell'immobile
2) Richiesta di residenza da parte di familiare o ospite del soggetto avente un titolo autonomo di occupazione dell'immobile è necessario presentare una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile.